Le aziende dei mezzi meccanici e magazzini portuali di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina sono abilitate a provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, all'esecuzione, ai sensi delle leggi vigenti, delle opere ordinarie e straordinarie e degli impianti portuali a totale carico dello Stato o con il concorso di esso.

Testo vigente dal 5 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;355~art2 · fonte su Normattiva