Ciascuna Parte Contraente concedera' alle navi dell'altra Parte un trattamento identico a quello concesso alla propria bandiera nazionale per quanto riguarda: ingresso, sosta e uscita dai porti, in particolare i diritti e tasse portuali, l'uso delle attrezzature portuali per il carico e scarico delle merci, l'imbarco e sbarco dei passeggeri, l'adempimento di tutti i servizi e operazioni commerciali o marittime necessarie.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art5 · fonte su Normattiva