A carico degli stanziamenti autorizzati con la presente legge sono disposte assegnazioni di fondi a favore degli enti portuali, istituiti con legge, ed abilitati a norma del loro statuto. Possono inoltre essere disposte assegnazioni di fondi a favore degli altri enti portuali, istituiti con legge, qualora a giudizio del Ministero dei lavori pubblici siano ritenuti idonei a provvedere per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1. Le somme di cui al precedente comma saranno accreditate ai singoli enti portuali su di una contabilita' speciale, istituita a nome degli stessi presso le competenti sezioni di tesoreria. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico, delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso gli enti stessi, ovvero, per gli enti per i quali non sia previsto detto organo, dal competente ingegnere capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime. Gli enti medesimi presenteranno al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme prelevate. Agli enti portuali, destinatari delle assegnazioni di fondi di cui al presente articolo, sono applicabili le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge.

Testo vigente dal 23 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-08-06;366~art5 · fonte su Normattiva