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Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1261~art1 · fonte del testo