Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita. Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero. Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento e' ridotto dalla meta' al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento. Nessun premio e' dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1064~art1 · fonte del testo