Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 15 ottobre 1951 al 9 ottobre 2010. 173 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita. Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero. Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento e' ridotto dalla meta' al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento. Nessun premio e' dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-08-22;1064~art1 · fonte del testo