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Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvedera' mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numero 2012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1968 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1261~art2 · fonte del testo