Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1987 al 28 maggio 1998. Leggi il testo vigente →

Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalita' e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.

Testo in vigore dal 13 marzo 1987 al 28 maggio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-03-06;78~art1 · fonte del testo