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Le filiali all'estero di istituti e aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono ammesse ai benefici previsti dall'articolo 16, primo comma, e dall'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificato dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a condizione che le relative operazioni siano effettuate esclusivamente con raccolta di fondi sull'estero. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le condizioni, le modalita' e i limiti di partecipazione alle varie forme di finanziamento.
Testo in vigore dal 13 marzo 1987 al 28 maggio 1998
