All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 180 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando la voce "Istituzione di nuove universita' statali". All'onere di lire 225 milioni relativo all'anno 1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando la voce "Censimenti ISTAT generali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;880~art3 · fonte su Normattiva