Istituzione di nuove universita'

Art. 57 — Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per il bimestre novembre-dicembre 1982 in complessive lire 13 miliardi, si provvede mediante prelevamento dallo stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982, all'uopo utilizzando la voce: "Istituzione di nuove universita' statali". Il Ministro del tesoro e' autorizzato a apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;590~art57 · fonte su Normattiva