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Le provvidenze di difesa fitosanitaria di cui all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono estese anche alla coltura viticola quando la difesa stessa venga eseguita con mezzi aerei.

Testo in vigore dal 3 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;278~artunico · fonte del testo