Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una piu' estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, e' autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

  • a)sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;
  • b)sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;
  • c)sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo e' esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole. Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404. Le aliquote di contributi di cui alla lettera a) sono estese anche alle operazioni eseguite con mezzi aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' attuare altresi' interventi assumendone le relative spese - volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art7 · fonte su Normattiva