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A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge. A questi effetti si considerano capi famiglia:
- 1)il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
- 2)la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresi' capi famiglia:
- a)i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
- b)i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 15 marzo 1990
