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A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, che hanno diritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e vecchiaia ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modifiche ed integrazioni, spettano gli assegni familiari per i figli e le persone equiparate a carico secondo le norme contenute nella presente legge. A questi effetti si considerano capi famiglia:

  • 1)il padre di figli aventi l'eta' prevista dall'articolo 2;
  • 2)la madre di figli, aventi l'eta' prevista dall'articolo 2, quando sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanente al lavoro o disoccupato e non fruente di indennita' di disoccupazione, od in servizio militare, sempreche' non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perche' colpito da provvedimenti di polizia. Si considerano altresi' capi famiglia:
  • a)i coltivatori diretti, mezzadri e coloni che abbiano a carico e conviventi fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidita' permanente al lavoro del padre, sempreche' la madre non fruisca di assegni familiari;
  • b)i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti nonche' quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge o, per i casi di cui alle lettere a) e b), i fratelli o sorelle o nipoti ed i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Testo in vigore dal 29 luglio 1967 al 15 marzo 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 116/1990

    Ha colpito questo articolo
    9 marzo 1990

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di parità dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 1 della legge 14 luglio 1967, n. 585 (in tema di assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti), nella parte in cui non prevede, tra gli aventi diritto a percepire gli assegni familiari per i figli a carico, in alternativa, la madre lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il padre (così come avviene dall'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977). - S. nn. 6/1980 e 105/1980.

    Art. 1 Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585~art1 · fonte del testo