((Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti. Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'. Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti)).

Testo vigente dal 20 agosto 1980

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585~art2 · fonte su Normattiva