A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura. I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;585~art11 · fonte su Normattiva