Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".

Testo vigente dal 18 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-17;1038~art8 · fonte su Normattiva