Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato: "Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".
Testo vigente dal 18 ottobre 1961
