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Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine e' stabilita nella misura ridotta di lire 1384 e di lire 674 a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido.
Testo in vigore dal 19 agosto 1960 al 12 settembre 1963
