Le prestazioni di cui al precedente articolo 1 cesseranno nel caso di riconoscimento ai lavoratori, di cui allo stesso articolo, del diritto a prestazioni analoghe o d'invalidita' non inferiori da parte delle competenti istituzioni belghe. Nel caso in cui queste prestazioni siano inferiori, si continuera' a corrispondere al lavoratore la differenza tra la misura gia' percepita e quella successivamente acquisita.

Testo vigente dal 11 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1115~art2 · fonte su Normattiva