Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

Art. 2 — Pensione ordinaria di inabilità

Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidita' con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile e' subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione. La pensione di inabilita', reversibile ai superstiti, e' costituita dall'importo dell'assegno di invalidita', non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

  • a)per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento dell'eta' pensionabile. In ogni caso, non potra' essere computata una anzianita' contributiva superiore a 40 anni;
  • b)per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione e' costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'eta' pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento di detta eta' coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti. La pensione di inabilita' e' incompatibile con i compensi per attivita' di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. E', altresi', incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilita', il pensionato e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilita' sostituendola, sempreche' ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita' medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidita', la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverra' limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilita' e quello dell'assegno di invalidita'. Ove l'inabilita' sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere a) e b) del terzo comma e' corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 255/2001

    Questione infondata
    17 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, terzo comma, della legge 12 giugno 1984, n. 222 e 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1984, n. 863, quest'ultimo comma ora trasfuso nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente - chiamato a decidere in ordine al 'quantum' pensionistico spettante ad un lavoratore totalmente inabile che, successivamente al riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità, aveva proseguito il rapporto di lavoro trasformandolo da tempo pieno a tempo parziale - erroneamente ha ritenuto che le norme impugnate dovrebbero determinare la riduzione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, sulla base di un profilo di mero fatto (quale la prosecuzione e la trasformazione del rapporto di lavoro) ininfluente sulla determinazione del 'quantum' pensionistico. M.F.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

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  • Sentenza n. 205/1995

    Questione infondata
    30 maggio 1995

    L'introduzione, ad opera della l. 12 giugno 1984 n. 222, accanto all'assegno di invalidità per le ipotesi di invalidità parziale, in grado superiore a due terzi della capacità di lavoro, della pensione ordinaria di inabilità a favore dell'inabile, e cioè dell'assicurato, o del titolare di assegno di invalidità successivo all'entrata in vigore della legge, che si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e non anche a favore di chi, pur affetto da inabilità assoluta, sia titolare di pensione di invalidità da una data anteriore all'entrata in vigore della legge medesima, non si è risolto, come chiarito dalla sent. n. 1116 del 1988, in una riforma dell'istituto dell'invalidità comportante la separazione dell'ipotesi di inabilità, in quanto la modifica sostanziale è intervenuta sul versante dei trattamenti previdenziali, ma il rischio tutelato è rimasto sostanzialmente unitario. Le differenze di trattamento collegate alla successione temporale delle discipline sono infatti giustificate "dal principio di gradualità dell'intervento legislativo per l'attuazione di un sistema ottimale di prestazioni previdenziali secondo la direttiva dell'art. 38 Cost.": l'opzione del legislatore, espressa dall'art. 2 della legge, nel senso di porre una cesura, concettuale e temporale, rispetto ai criteri collegati alla capacità di guadagno, che informavano la precedente disciplina, sono coerenti con la 'ratiò di fondo della l. n. 222 del 1984, che ha soppresso ogni riferimento alla situazione socio-economica nell'accertamento dell'invalidità. Quella del titolare di pensione di invalidità - beneficiario di un trattamento ricollegabile a presupposti valutativi completamente superati - è una posizione di quiescenza già definita anteriormente all'entrata in vigore della nuova legge e dunque, così come è estranea alle vicende proprie dei due nuovi tipi di trattamento, non è suscettibile di convertirsi in uno di essi. (Non fondatezza, in riferimento al primo profilo dell'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, l. 12 giugno 1984, n. 222). - In ordine ai caratteri della riforma introdotta dalla l. n. 222 del 1984 ed in particolare della pensione ordinaria di inabilità, v. S. nn. 1116/1988 e 436/1988. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile

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  • Sentenza n. 1116/1988

    Questione infondata
    20 dicembre 1988

    PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI INVALIDITÀ E DI INABILITÀ. L'istituzione della pensione di invalidità, come prestazione adeguata alle esigenze di vita del lavoratore che versi nelle condizioni indicate nell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, non significa un giudizio di sopravvenuta inadeguatezza della pensione di invalidità precedentemente concessa ai lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. - degli artt. 2, I comma e 12, I comma della legge 22 giugno 1984, n. 222 nella parte in cui escludono il diritto alla pensione ordinaria di inabilità per coloro che, pur trovandosi nella assoluta e permamente impossibilità di svolgere qualunque attività lavorativa, siano già, titolari di pensione di invalidità in base al precedente regime normativo. Non può escludersi, secondo una giurisprudenza della S.C. che il titolare di pensione di invalidità con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 222/84 possa - sempreché si trovi nelle condizioni previste dal citato art. 2 e che sia in grado di far valere i più consistenti requisiti di contribuzione richiesti dalla nuova legge - chiedere la revoca della pensione in godimento e la concessione della pensione di inabilità. cfr. sent. n. 10/1970 cfr. sent. n. 128/1973 cfr. sent. n. 33/1977 cfr. sent. n. 26/1980 cfr. sent. n. 180/1982

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;222~art2 · fonte su Normattiva