Per ottenere le prestazioni di cui al precedente articolo 1 gli interessati dovranno presentare domanda alla sede territorialmente competente rispetto alla loro residenza, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le modalita' previste dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive disposizioni. Le prestazioni avranno inizio dalla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 11 agosto 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-07-27;1115~art3 · fonte su Normattiva