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L'art. 13 della legge 12 agosto 1957, n. 799, e' modificato nel senso che ai professori di ruolo speciale transitorio, i quali conseguono l'abilitazione prevista dallo art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, viene esteso, ai fini del collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il beneficio della dispensa dall'esame-colloquio di cui all'art. 1 della richiamata legge 2 aprile 1958, n. 303. Lo stesso beneficio viene esteso agli insegnanti di ruolo speciale transitorio che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, conseguono il titolo di abilitazione per il posto occupato, ai sensi dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, numero 1634, in una delle due sessioni di esami di abilitazione immediatamente successive alla loro ammissione nei ruoli speciali transitori. I professori di cui al precedente comma possono chiedere, entro sei mesi dalla data in cui si sara' verificata la duplice condizione del conseguimento dell'abilitazione e del compimento, con esito favorevole, del periodo di prova, il collocamento nei ruoli ordinari o nei ruoli transitori ordinari cui aspirano, il quale avra' luogo con l'applicazione delle disposizioni della legge 12 agosto 1957, n. 799, a decorrere dal 1 ottobre successivo alla data sopradetta. Nei confronti dei professori di cui ai precedenti articoli resta ferma la disposizione del primo comma dello art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per cio' che concerne la durata del periodo di prova.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
