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Al primo comma dell'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799, deve intendersi aggiunto il seguente periodo: "Dai predetti esami sono dispensati gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio, che abbiano riportato in un concorso per titoli ed esami a posti di insegnanti tecnico-pratici di ruolo ordinario almeno 60 punti, con non meno di sei decimi dei voti assegnati a ciascuna prova di esame". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Coloro che superano gli esami di cui sopra sono collocati nel ruolo ordinario corrispondente al posto occupato a decorrere dal 1 ottobre successivo alla data del decreto Ministeriale di approvazione degli esami stessi, e gli insegnanti tecnico-pratici, che sono dispensati da tali esami, a decorrere dal 1 ottobre 1957. A detto personale e' attribuita, ai fini del trattamento economico e della successiva carriera, l'anzianita' maturata dalla data della loro effettiva assunzione in servizio nei ruoli speciali transitori".

Testo in vigore dal 6 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-15;16~art3 · fonte del testo