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Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 1 gennaio 1966
