Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1966 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica del 2 gennaio 1962, nn. 479, 501, 564, 668, e 934, emanate in attuazione della delega, contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, prorogata dall'articolo 2 della legge 1 ottobre 1960, n. 1027, e contenenti minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, si applicano nei confronti dei lavoratori alle dipendenze da aziende di credito, anche se esse abbiano meno di 100 dipendenti.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 dicembre 1965, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1966 al 16 dicembre 2010

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1963 al 1 gennaio 1966.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 dicembre 1965, n. 88 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1965, n. 326) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 9 febbraio 1963, n. 97, in riferimento all'art. 39 della Costituzione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;97~artunico · fonte del testo