Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, al personale insegnante delle scuole popolari, delle scuole per militari e per carcerati, compete, a partire dal 1 luglio 1959, la corresponsione della 13 mensilita' in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato, in base all'art. 4 del decreto-legge 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con legge 16 aprile 1953, n. 326, e successive modificazioni. Al maggiore onere finanziario, derivante dalle norme del comma precedente, si provvedera' con i normali stanziamenti di cui al capitolo 269 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1959-60.

Testo vigente dal 16 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-29;668~artunico · fonte del testo