A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attivita' di servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concessa una 13ª mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data, escluso ogni altro assegno accessorio. Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-12-23;1219~art1 · fonte del testo