Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti: "Detta gratificazione e' commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data, del 16 dicembre di ogni anno; essa e' corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante". La locuzione: "o per loro volonta' a contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, e' soppressa. Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilita' relativa agli anni 1961 e 1962.

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;309~art1 · fonte su Normattiva