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I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purche' abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:
- 1)scrutinio per merito comparativo;
- 2)concorso per esame. Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Testo in vigore dal 13 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
