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Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.
› Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.
Estensione del diritto di opzione previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, ai pensionati della Cassa nazionale per la previdenza marinara, esonerati dal servizio fra il 1 gennaio 1946 e il 1 agosto 1952.
Art. 1
Art. 2
Art. 3