Il diritto di opzione per il trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 915, e' esteso ai titolari di pensione liquidata secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058. La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere anche dai superstiti degli iscritti e dei pensionati della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1943. L'esercizio della facolta' prevista dal precedente comma comporta il rimborso delle somme riscosse ai sensi dell'art. 7 del citato decreto n. 1058.

Testo vigente dal 16 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1368~art1 · fonte del testo