L'esercizio delle facolta' previste dai precedenti articoli dovra' essere fatto valere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli effetti di esso avranno decorrenza dal 1 agosto 1952. Le pensioni liquidate a seguito dell'esercizio delle facolta' previste dall'art. 1, determinate sulla base della media annua delle retribuzioni conseguite nel triennio anteriore alla risoluzione del rapporto di lavoro, saranno rivalutate ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 915.

Testo vigente dal 16 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1368~art3 · fonte del testo