Il trattamento previsto dal precedente art. 1, ha decorrenza dalla, data di entrata in vigore della presente legge ed e' concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.

Testo vigente dal 2 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-11-02;1234~art2 · fonte su Normattiva