A partire dal 1 gennaio 1958 il contributo dovuto dai pensionati della Previdenza sociale a favore dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, a norma dell'art. 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 29, e' elevato a lire 20 mensili, ed e' dovuto anche sull'importo della 13ª mensilita'. Il contributo di cui al comma precedente e', inoltre, posto a carico:

  • a)dei titolari di pensioni liquidate dalle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverse dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
  • b)dei titolari di pensioni liquidate dai fondi o gestioni di previdenza sostitutivi dell'assicurazione obbligatoria, e non gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. A partire dall'anno 1958 il contributo annuo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ed a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'art. 36, primo comma, della, legge 4 aprile 1952, n. 218, e' dovuto nella misura dello 0,25 per cento dei contributi riscossi dal Fondo medesimo in ciascun anno.2 Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto anche dai fondi o gestioni diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, indicati nel secondo comma del presente articolo sotto le lettere a) e b). Per l'anno 1958 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1962, n. 1338

2

La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.17) che "A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati."

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 settembre 1962

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1958 al 26 settembre 1962.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1962, n. 1338

    La L. 12 agosto 1962, n. 1338, ha disposto (con l'art.17) che "A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall'articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;55~art12 · fonte del testo