A carico del Fondo adeguamento pensioni e' stabilito, in favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia, un contributo annuo di lire 120 per ogni pensione in corso di pagamento nell'assicurazione obbligatoria al 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 1952 e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo per pensionati. Tale somma sara' versata all'Opera medesima dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante prelievo dal concorso dello Stato al Fondo adeguamento pensioni di cui all'art. 32 della presente legge. All'Opera nazionale per i pensionati d'Italia si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari stabiliti per lo Stato ed estensibili secondo le norme di cui all'art. n. 1, allegato C alla legge di registro del 30 dicembre 1923, n. 3269. L'art. 10 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e' abrogato.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art36 · fonte del testo