La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 1958
La domanda di pensione da parte dei superstiti di assicurati o di pensionati di cui all'art. 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 25 febbraio 1958
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-20;55~art4 · fonte del testo