A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilita' deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato. 1 Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda e' presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed e' corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilita'. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio. In favore del coniuge supersiste e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita' sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta. Il trattamento spciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalita', misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 19 marzo 2015, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa".

Testo vigente dal 26 marzo 2015

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 43/2015

    Ha colpito questo articolo
    19 marzo 2015

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., l'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella parte in cui non prevede, in materia di Casse pensioni degli istituti di previdenza, che, allorchè la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. La disposizione de qua ha un contenuto normativo sostanzialmente identico all'art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 323 del 2008 - che, rivolgendosi ad una diversa platea di destinatari (gli ex dipendenti civili e militari dello Stato), faceva decorrere il termine di decadenza per l'inoltro della domanda di pensione privilegiata per infermità, dipendenti da causa di servizio, dalla data di cessazione dello stesso, anziché dal momento della manifestazione della malattia, anche nel caso di patologie a lunga latenza. Il diverso ambito soggettivo delle due norme (ex dipendenti civili e militari dello Stato, in un caso, ed ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, nell'altro) non costituisce un ragionevole motivo di differenziazione delle discipline e non giustifica la compressione del diritto alla pensione privilegiata degli ex dipendenti delle Casse amministrate dagli istituti di previdenza, per i quali l'insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza dal servizio, sia successiva al decorso del termine di cinque anni dalla sua cessazione. Per entrambe le categorie di soggetti il trattamento di pensione privilegiata costituisce una sorta di "riparazione" conseguente al danno alla persona riportato per infermità contratte in relazione al servizio prestato. In ogni caso, al fine di ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico de quo , l'infermità deve trarre evidenti origini dal servizio, sulla base di una rigorosa verifica della dipendenza dal medesimo. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua di analoga disposizione (art. 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973), v. la citata sentenza n. 323/2008. Per l'affermazione che alla fattispecie del giudizio a quo si applicano le norme antecedenti alla novella legislativa intervenuta prima del deposito dell'ordinanza di rimessione, non sussistendo alcun profilo di inammissibilità della relativa questione sollevata con quest'ultima, v. la citata sentenza n. 140/2012. Nel senso che la motivazione dell'ordinanza di rimessione deve essere idonea a circoscrivere in modo appropriato ed autosufficiente l'oggetto dello scrutinio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 328/2011, 234/2011 e le citate ordinanze nn. 224/2011 e 42/2011.

    Art. 14 Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art14 · fonte su Normattiva