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All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della legge per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 1964 si fara' fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il predetto periodo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 ottobre 1964 al 16 dicembre 2010

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