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La concessione dell'assegno straordinario di cui allo articolo 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 358, e' estesa, a partire dal 1 luglio 1965, nella misura ridotta del 50 per cento e alle stesse condizioni, a favore dei congiunti dei decorati di medaglia d'oro al valore militare alla memoria in possesso dell'assegno previsto - per ti medesimo titolo - dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, successive modificazioni.

Testo in vigore dal 14 aprile 1966 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-03-31;172~art1 · fonte del testo