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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno finanziario 1965 e in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1966 si fara' fronte, rispettivamente, con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e dello stanziamento di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1966. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 14 aprile 1966 al 9 ottobre 2010
