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Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo. In tale caso l'istituto assicuratore avra' diritto di esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l'importo complessivo delle prestazioni corrisponde al lavoratore ammalato, e a percepire i contributi arretrati e quanto altro e' previsto all'art. 10. Tuttavia l'azione di rivalsa non viene esercitata dall'istituto assicuratore qualora, il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla, data di contestazione dell'inadempienza, effettui il pagamento di quanto dovuto a mente dell'articolo 10 e versi, entro 30 giorni dal termine della malattia, una somma corrispondente al 30 per cento dello importo complessivo delle prestazioni.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 29 novembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art11 · fonte del testo