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Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'istituto assicuratore anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo dell'iscrizione o non sia in regola con il versamento del contributo. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 1966, N. 934)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 OTTOBRE 1966, N. 934)).
Testo in vigore dal 29 novembre 1966 al 25 aprile 1972
