Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.
Testo vigente dal 11 agosto 1967
