Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) e' ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

Testo vigente dal 11 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-28;669~art7 · fonte su Normattiva