I contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, come modificati dalla presente legge, sono commisurati, in dodicesimi, ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare secondo modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa.
Testo vigente dal 18 ottobre 1990
