[1]Non si fa luogo a risarcimento ai sensi della presente legge, salvo le cure mediche, qualora i lavoratori abbiano gia' ottenuto, con sentenza passata in giudicato od in virtu' di transazione, indennizzi in misura non inferiore a quelli in essa previsti.

[2]Gli indennizzi comunque gia' percetti sono detratti dalla maggiore indennita' da corrispondersi per effetto dell'assicurazione obbligatoria disposta dalla presente legge.

Testo vigente dal 14 giugno 1943

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urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art15 · fonte del testo