[1]((Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dai precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, e' punito con l'ammenda da lira 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.
[2]L'importo complessivo dell'ammenda non puo' in ogni caso superare le lire 80.000)).
Testo vigente dal 28 luglio 1956
