[1]((Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilita' permanente di qualunque grado purche' non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennita' che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

[2]Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sara' pari ai due Terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

[3]Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sara' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione.

[4]Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sara' applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

[5]La rendita di passaggio puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

[6]La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

[7]La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo)).

Testo vigente dal 28 luglio 1956

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 28 luglio 1956

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1943 al 28 luglio 1956. 137 parole tolte, 244 parole aggiunte in 7 capoversi.

Quando l'assicuratotolto: , aggiunto: abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perche' riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi tolto: od aggiunto: o di asbestosi con inabilita' permanente di qualunque grado purche' non superiore all'ottanta per cento, tolto: abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia o si occupi in altra lavorazione, non prevista nella tabella, l'istituto assicuratore corrisponde per un periodo di tempo variabile da sei mesi ad un anno aggiunto: l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni tolto: e dalla aggiunto: o dalle indennita' che possono tolto: spettargli aggiunto: spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio tolto: che puo' variare da un quarto alla meta'aggiunto: .

aggiunto: Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sara' pari ai due Terzi della differenza in meno tra tolto: il salario che percepiva nella lavorazione cui prima attendeva e quello percepito nella nuova lavorazione. Se poi al momento dell'abbandono della lavorazione pericolosa nelle circostanze predette l'assicurato resta aggiunto: la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

aggiunto: Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, tolto: l'istituto assicuratore gli corrisponde, per un periodo di tempo non eccedente centoventi giorni ed indipendentemente dall'indennita' di disoccupazione, una aggiunto: la rendita medesima sara' pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennita' di disoccupazione.

aggiunto: Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sara' applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

aggiunto: La rendita di passaggio tolto: non superiore ad un terzo e non inferiore ad un quinto del salario che il lavoratore percepiva prima della disoccupazione aggiunto: puo' essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

La rendita di passaggio e' in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennita' spettanti per la riduzione della capacita' lavorativa e rispettivamente con tolto: il salario relativo aggiunto: la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennita' di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La tolto: corresponsione della rendita ha inizio con la cessazione del periodo di accertamento o di cura aggiunto: rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1943-04-12;455~art10 · fonte del testo