Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalita' degli iscritti, della loro qualita' di titolare o di familiare coadiutore, nonche' della data di inizio dell'attivita'. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresi', il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

Testo vigente dal 12 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-22;613~art3 · fonte su Normattiva