L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' estesa ai titolari di imprese artigiane soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, anche se abbiano esercitato il diritto di opzione contemplato dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima. L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, e' regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art1 · fonte del testo