Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

  • 1)il coniuge;
  • 2)i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
  • 3)gli ascendenti;
  • 4)i fratelli e le sorelle. 8 Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti. Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa". Con la stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado".

Testo vigente dal 8 gennaio 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 485/1992

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 1992

    Ai fini dell'invocata estensione dell'obbligo assicurativo i.v.s. ai nipoti 'ex fratré partecipanti all'impresa familiare artigiana, non è giustificata l'impugnazione del comma primo dell'art. 2, L. n. 463 del 1959, in quanto non da esso (ma dal successivo comma secondo s.a.) deriva l'esclusione censurata. (Inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 2, comma primo, L. 4 luglio 1959 n. 463, sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 38, comma secondo, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1959 al 8 gennaio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 1992, n. 485 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1993, n. 1), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dello art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa". Con la stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, nella parte in cui non considera familiari agli effetti del comma precedente i parenti di terzo grado diversi dai figli di fratelli o sorelle del titolare dell'impresa, nonche' gli affini entro il secondo grado".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art2 · fonte del testo