A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

Testo vigente dal 11 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art14 · fonte del testo