Art. 15
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1432.
Abrogato dal 1 luglio 1972
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2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 11 novembre 1957 al 1 luglio 1972. 130 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'eta' prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti. La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sara' tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge. La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma e' compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualita' di componente un nucleo famiglia mezzadrile o di coltivatori diretti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1432
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art15 · fonte del testo